Il Garante della Telecom
marzo 9, 2006
Il Difensore Civico di Trento scrive a Rodota’:
“Perché oscuri le bollette?”
Finalmente la tesi assurda della “difesa della privacy” quale pretesto per oscurare le bollette, viene smentita e contestata dal Difensore Civico di Trento, che cosi’ interroga il Garante della Privacy prof. Stefano Rodota’.
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
Il Difensore Civico Trento
7 maggio 1999
prot. 920/99 p. 152
Funzionario responsabile dott.ssa Maria Ravelli
Preg.mo Signor Prof. Stefano Rodota’
Garante per la protezione dei dati personali
via della Chiesa Nuova 8 00186 – Roma
Oggetto: trasparenza nella fatturazione dettagliata delle bollette telefoniche
Sono stato incaricato da un utente di intervenire nei confronti di Telecom Italia S.p.a. in merito al problema della fatturazione dettagliata del traffico telefonico. Piu’ precisamente e’ stato contestato che dalla documentazione fornita gratuitamente all’utenza non emergono, in quanto non indicate, le telefonate con addebito non superiore a quattro scatti, ne’ e’ dato rilevare integralmente i numeri chiamati a causa dell’oscuramento di alcune cifre finali dei numeri stessi.
La qual cosa sembrerebbe non in linea con la normativa introdotta con il decreto legislativo 15 maggio 1998, n. 171 e in particolare con l’art. 5, comma 3, laddove si stabilisce che gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura, relativi, in particolare alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla localita’, alla durata e al numero degli scatti (senza limitazione alcuna) addebitati per ciascuna conversazione. Riferendomi anche al Suo comunicato stampa del 6.10.1998, si sostiene che simili modalita’ nella fatturazione dettagliata sono adottate in realta’ per scopi di tutela della riservatezza dei destinatari delle chiamate telefoniche, affermazione quest’ultima che credo necessiti di un chiarimento posto che, se quei numeri sono stati composti dal titolare dell’abbonamento telefonico per il quale si chiede la fatturazione dettagliata, non e’ agevole comprendere come la privacy del destinatario delle telefonate possa dirsi violata.
Si sostiene anche che, comunque, il numero integrale chiamato puo’ essere fornito in caso di contestazione, ma la contestazione di un numero non indicato in fattura (perche’ inferiore ai quattro scatti) o indicato solo parzialmente e spesso insieme ad altri le cui tre cifre iniziali coincidono non appare facilmente sostenibile. Se e’ vero che i principi introdotti con il citato decreto legislativo n. 171 recepiscono analoghi principi di una direttiva europea, e’ anche il caso di ricordare che la direttiva medesima si esprime in termini di “possibilita’” e non di “obbligatorieta’” quando affronta il tema della cancellazione dalla fattura dettagliata di alcune cifre dei numeri chiamati. Il diritto poi degli utenti di conoscere integralmente i dati fatturati non mi pare in alcun modo ascrivibile ad una “mera curiosita’ dell’abbonato”, cosi’ come e’ stato sostenuto, ma ha una sua funzione ben piu’ seria e scevra da questo dato di “frivolezza”.
In conclusione, mi permetto di ossevare che:
– per quanto riguarda la tutela della privacy dell’utente chiamato dall’abbonato, non si comprende quali diritti o quale lato della sua sfera individuale possa ritenersi violato, “svelando” nella fatturazione il suo numero telefonico al titolare dell’apparecchio dal quale quel numero e’ stato selezionato;
– se la sfera individuale che si intende tutelare e’ invece quella degli eventuali familiari dell’abbonato, che potrebbero avere interesse a mantenere nella stretta sfera personale le chiamate effettuate, mi pare che la questione sia esclusivamente un problema di rapporti interpersonali a livello privatistico e che l’interesse primario da tutelare sia quello della trasparenza negli addebiti a favore del titolare dell’abbonamento telefonico.
Le sarei pertanto molto grato se sul tema volesse esprimermi le Sue valutazioni. In tale attesa mi è gradita l’occasione per porgerLe i migliori saluti
Avv. Alberto Olivo
La lettera e’ datata 7 maggio 1999. La “risposta” è arrivata, dopo vari solleciti del Difensore Civico, 6 mesi dopo (sei): un pacchettino con fotocopie malfatte di comunicati del Garante risalenti all’anno prima. Vergogna!
marzo 9, 2006 at 11:53 am
Ecco, è da molto che questo fatto mi fa riflettere… Voglio dire, se allora mi segno su un foglietto i numeri che chiamo o se uso un softphone voip che logga tutti i numeri composti, violo la privacy del destinatario delle mie chiamate?
E se avessi una memoria degna di Pico della Mirandola, che mi permettesse di ricordare ogni numero composto? I destinatari potrebbero chiedere la cancellazione di parte del mio cervello ai sensi del dlgs 196/2003 ?
marzo 9, 2006 at 12:51 PM
Purtroppo solo in Italia (e forse in austria) abbiamo questa cosa demenziale delle bollette mascherate che fa ridere il mondo. “Ma la privacy di chi?” mi chiedono degli amici americani, con le lacrime agli occhi dal ridere e increduli, quando lo racconto.
Nei paesei civili in europa e del mondo, e perfino nel cosiddetto “terzo mondo” le documentazioni sono tutte integrali e in chiaro: GB, francia, spagna, germania, usa, canada, brasile, messico etc. Solo noi italiani siamo considerati dai nostri governati come dei minorati, che non possono controllare le proprie telefonate e relativi addebiti.
aprile 2, 2008 at 7:48 am
[…] anomalia tutta italiana, che ci ha fatto ridere dietro tutto il mondo civile, non c’entrava nulla con la privacy ma era motivata da una sola ragione: impedire un serio controllo degli addebiti e quindi comprimere […]