Ratzinger e la pedofilia, salta fuori un altro documento, stavolta del 2001

Maggio 23, 2007

Dobbiamo un grazie al giornalista Pino Nicotri de L’Espresso: la questione della pedofilia nella chiesa, e segnatamente lo scandalo del documentario della BBC, lui l’aveva già affrontata l’8 aprile 2007, quindi ben prima che si alzasse il polverone.

Nicotri però torna alla carica il 20 maggio, alzando il tiro. C’è un documento inoppugnabile, dice, firmato da Ratzinger, che risale al 2001: si tratta del “De delictis gravioribus” (dei delitti più gravi), che riportiamo più sotto. In questo documento si afferma chiaro e tondo, tra l’altro, che devono essere coperti dal “segreto pontificio” e segnalati esclusivamente alla sua Congregazione – devono cioè essere nascosti alle magistrature dei singoli Stati – i seguenti comportamenti delittuosi:

“la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso;

Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età”.

L’Avvenire si è scagliato contro il documentario della BBC definendolo “spazzatura”, sostenendo che il documento “Sollecitatio criminis”, che risale al 1962 e che ha originato lo scandalo, non può essere addebitato a Ratzinger che all’epoca era un semplice diacono.

Sarà difficile ora giustificare in qualche modo il documento del 2001 “De delictis gravioribus”, di cui riportiamo il testo integrale, tradotto dal latino, dell’ordine impartito per iscritto da Ratzinger e Bertone:

«LETTERA inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e prelati interessati, circa I DELITTI PIU’ GRAVI riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001

Per l’applicazione della legge ecclesiastica, che all’art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: “[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio”, era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l’esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica.

Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare “i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche”, poiché l’istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant’Offizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici.

Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l’hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica data in forma di motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.

I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:

– I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’eucaristia, cioè:
1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate:
2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima;
3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;
4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica;
– Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:
1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo;
2° la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso;
3° la violazione diretta del sigillo sacramentale;
– Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.

Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione. Ogni volta che l’ordinario o il prelato avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all’ordinario o al prelato, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale.

Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione.

Si deve notare che l’azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni. La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune: ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.

Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i prelati possono ricoprire validamente per tali cause l’ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l’istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede.

Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell’uno e dell’altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto.
Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e prelati interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei prelati prelci sia una sollecita cura pastorale.

Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede
18 maggio 2001.

Joseph card. Ratzinger, prefetto.
Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario»

16 Responses to “Ratzinger e la pedofilia, salta fuori un altro documento, stavolta del 2001”

  1. nicola garga Says:

    E’ bene citare la fonte, aghost!
    http://www.ratzinger.it/modules.php?name=News&file=article&sid=202

    Io sottolinerei nel testo anche:
    “Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica data in forma di motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.”

    Ho provato a cercare “Crimen Sollicitationis” sul sito del vaticano, per vedere cosa diceva. E’ spuntato un solo documento, citato dal documento che hai postato:

    http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_20020110_sacramentorum-sanctitatis-tutela_lt.html

    casualmente solo in latino (un caso sicuramente):

    http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/index_it.htm

    ciao
    nicola.

  2. aghost Says:

    grazie nicola dell’integrazione :)

    Si è curiosa ‘sta cosa di fare i documenti “scomodi” in latino :)

  3. Emanuele Ciriachi Says:

    Leggete bene il testo (http://www.ratzinger.it/modules.php?name=News&file=article&sid=202), non dice affatto questo… dice che il “Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede” giudica questi casi, e solo questi (cioè non giudica altri tipi di “delitti”).

    Se aveste letto bene questa lettera non è altro che un protocollo in cui vengono definite le procedure per cui trattare i reati più gravi (reati secondo le leggi canoniche), riguarda quindi esclusivamente le pene inflitte dal vaticano agli uomini di chiesa. La segretezza di tale procedura è evidentemente nient’altro che l’equivalente italiano del segreto giudiziario.
    Spiegami dove sarebbe il voler interferire con la disciplina legislativa dei singoli stati.


  4. […] UPDATE 23 MAGGIO 2007, 11:00 ::: Smentisci questa Giannino (Via aghost) […]


  5. ma voi vi rendete conto che il video della bbc è stato rimandato per questioni di par condicio? cos’è la chiesa è un partito? non ci capisco più nulla.

  6. aghost Says:

    certo che è un partito, e fortissimo anche :)

    Sul rinvio, ho il sospetto invece che Santoro giochi sapientemente per alzare le aspettative e quindi gli ascolti


  7. Cominciamo a dire la verità, piano piano con calma con dei distinguo ma il sangue gronda ed è difficile da ripulire.
    http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/05_Maggio/23/papa_evangelizzazione.shtml

  8. Stella Says:

    Aghost…..mi fai paura…sconvolgente la foto !!!

  9. vera Says:

    Condivido parte della spiegazione del documento di ratzinger, il complice della pedofilia ecclesiastica.I documenti citati, sono veri e verificabili, non ci sono spazi per dubbi, difese del papa, errori, opinioni. I fatti e gli scritti da lui firmati, mirano in modo assoluto a coprire la pedofilia nella chiesa cattolica romana, di tutto il mondo. Le vittime, i bambini, gli adolescenti stuprati, violati nelle canoniche e dietro i confessionali, al papa non importano. Le vite spezzate dai preti, non hanno valore. Ma quel che è peggio, che i bambini o ragazzi, non possono neppure difendersi, poichè nel documento Crimens Sollicitationis,il papa Benedetto 16, spiega che le autorità giudiziarie laiche non si possono occupare dei reati di pedofilia della chiesa…e sono tanti.
    La chiesa, ricordo è quella che per voce della Cei/bagnasco hanno attaccato i pacs o dico, parlando di pedofilia, da che pulpito. La chiesa, ricordo è la stessa che molti cattolici, ciechi ingrassano con l’8 per mille.

    Il Crimen Sollicitationis prescrive una politica di segretezza assoluta su tutti gli abusi fatti su bambini. Quello che leggiamo nei doc è una chiara politica di copertura dei casi di abuso commessi dai preti. E anche la punizione per quelli che vorrebbero richiamare l’attenzione su questi crimini ad opera del clero. Il che prova che le gerarchie ecclesiastiche sono interessate unicamente al controllo della situazione. Cè la chiara evidenza che la preoccupazione è solo di controllare e contenere il problema. Da nessuna parte cè scritto di aiutare le vittime, non sono importanti, non contano nulla, conta solo la faccaita della Chiesa. La sola cosa che impone, invece, è di terrorizzare le vittime con la minaccia di punirle se raccontano laccaduto. L’obiettivo è proteggere la reputazione dei preti, finchè la Chiesa non compia indagini. In pratica copre i preti pedofili e ne permette l’opera.
    Fu Ratzinger a imporlo per 20 anni, luomo eletto Papa lo scorso anno. Nel 2001 Ratzinger eman il seguito del Crimen Sollicitationis. Lo spirito era lo stesso. Ribadiva con enfasi la segretezza, pena la scomunica.
    Nessun religioso deve dire che i preti stuprano i bambini .Ne invi una copia ad ogni vescovo del mondo, che obbedisce, e tace i reati.Recentemente ha aggiunto che tutte le accuse devono essere vagliate esclusivamente dal Vaticano. In altre parole solo Roma pu pronunciarsi sugli abusi sessuali sui minori.
    E tutto controllato dal Vaticano, e a capo del Vaticano cè il Papa. Joseph Ratzinger si occup di questo per parecchi anni, dopo lemanazione del Crimen Sollicitationis. Ha emanato il seguito del Crimen, e ora è Papa. Tutto questo significa che le regole e lapprocciosistematico non sono cambiati.La cosa importante è solo non fare sapere al popolo, ai popoli
    gli abusi.

  10. aghost Says:

    google video ha rimosso il video incriminato, sarebbe interessante sapere perché.

    Il documentario della BBC comunque si trova ancora on line in altri siti :)

  11. frap1964 Says:

    Qui si parla di un “database degli orrori” per i soli Stati Uniti: in totale gli “schedati” sono 4.392, divisi per nome, diocesi, stato.

  12. aghost Says:

    la classica punta dell’iceberg :)

  13. Pierluigi Says:

    @ Vera

    Sull’originalità del documento riportato, che si chiama “De delictis gravioribus”, la Chiesa non ha nulla da nascondere, dal momento che è un normale documento pubblicato sul bollettino ufficiale della Santa Sede (l’equivalente della nostra Gazzetta Ufficiale) nel 2001 e da allora è tranquillamente pubblicato sul sito web del Vaticano. Dunque, nessun segreto.

    In merito al contenuto, è evidente che si tratta di un documento riguardante ESCLUSIVAMENTE tribunali e processi ecclesiastici. E’ un documento giuridico che traccia un protocollper i processi, nel quale NON ESISTE (ma sai leggere?) alcuna intimidazione né minaccia verso le vittime; nel quale non si cita la scomunica; nel quale l’aiuto alle vittime non viene citato perché, appunto, trattasi di protocollo per i processi ai colpevoli; nel quale viene ribadita alla fine la liceità e la necessita di pene per i colpevoli.

    NON C’E’ alcun riferimento ai tribunali civili o agli ordinamenti degli stati. I quali, giustamente, non possono centrare nulla con un documento interno dell’ordinamento giudiziario ecclesiastico; gli altri tribunali citati sono quelli locali ECCLESIASTICI.

    Tutto il tuo intervento è un cumulo gigantesco di invenzioni!

  14. stefano catani Says:

    Complmenti per la foto .


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    un altro documento, stavolta del 2001 aghost”, do you really care if perhaps
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    Thanks -Kina


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